L’approvazione dell’ultima Legge di Bilancio riconferma alcuni incentivi già esistenti e per altri ne prevede delle modifiche, vogliamo con la presente darvi informazioni in generale su questi incentivi su interventi dove la F.lli Marchetti S.r.l. ha già maturato molte esperienze sviluppando le competenze necessarie che possono essere di aiuto già nella fase iniziale di consulenza.

Questo bonus riguarda gli interventi di adeguamento e miglioramento antisismico, settore dove la F.lli Marchetti S.r.l., nata a L’Aquila nel 2010 a seguito del terremoto del 2009, ha potuto fin da subito accrescere il proprio know-how.

Per questi interventi è prevista una detrazione fiscale IRPEF e IRES in vigore fino al 2021, con percentuali differenti, in base ai risultati raggiunti sulla diminuzione delle classi di rischio.

Per le spese sostenute di messa in sicurezza antisismica, di classificazione e verifica sismica, progettazione degli interventi, perizie e costi delle pratiche su immobili residenziali e produttivi situati in zone a rischio sismico 1, 2 e 3 è previsto il bonus ripartito in cinque quote annuali di pari importo.

Tale incentivo può essere richiesto per abitazioni private, condomini, case popolari ed edifici utilizzati per attività produttive. Il tetto di spesa massimo ammissibile su cui calcolare la detrazione è pari a 96.000€, e in caso di interventi su un condominio la cifra andrà moltiplicata per il numero di unità immobiliari del condominio. Per quanto riguarda i lavori effettuati nelle parti comuni del condominio c’è la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione.

Anche l’acquisto di case antisismiche in zona 1 è incentivato con percentuali differenti, però considerando sempre il tetto massimo di 96.000 di spesa. L’acquisto deve riguardare immobili situati in edifici demoliti e ricostruiti (anche con possibile ampliamento) da un’impresa di costruzioni come la nostra, che può acquisire il credito d’imposta corrispondente, se l’acquirente sceglie di non usufruire della detrazione o laddove sussista la sua incapienza fiscale.

Tale bonus riguarda la riqualificazione energetica con percentuali, anche qui variabili, in base al tipo di intervento sostenuto da parte di persone fisiche, esercenti arti e professioni, contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali), le associazioni tra professionisti e infine gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. L’obbiettivo dell’incentivo è sostenere in parte i costi sostenuti per migliorare l’efficienza energetica del proprio immobile e riguarda l’acquisto e la posa in opera di finestre di nuovo tipo comprensive di infissi, di schermature solari, di pannelli solari per la produzione di acqua calda, di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe “A” di prodotto prevista dal regolamento UE. Ed anche l’installazione di dispositivi multimediali per il controllo remoto degli impianti può rientrare nell’incentivo.

La percentuale più alta di detrazione si raggiunge quando, contestualmente alla caldaia di classe A vengono installati anche sistemi di termoregolazione di nuovo tipo, appartenenti alle classi V, VI o VII, oppure per l’installazione di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata, con caldaia a condensazione, concepiti per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione o micro-cogeneratori quest’ultimi con risparmio di energia primaria pari ad almeno il 20%.

L’Ecobonus si applica come detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o dall’imposta sul reddito delle società (IRES) e viene ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Come per il sismabonus anche per l’ecobonus è prevista la possibilità di cedere il credito d’imposta, ma in questo caso la norma delimita casi e tipologie di spesa col profilo adatto per poter cedere il credito.

L’Ecobonus può essere richiesto anche per le aree comuni di un condominio per interventi di riqualificazione energetica che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie, cioè interventi effettuati su una porzione del complesso condominiale maggiore del 25% e detraibili a percentuali variabili. Per il condominio la detrazione verrà calcolata su una spesa massima di 136.000 euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Si tratta della somma del tetto massimo di 96.000 euro per unità immobiliare previsto dal sismabonus “tradizionale” e di quello da 40mila euro per unità immobiliare fissato per l’ecobonus.

L’ecobonus anche può essere richiesto dagli istituti autonomi per le case popolari (Iacp) per gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni e non.

Il bonus edilizia sulle ristrutturazioni è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018 nella stessa misura dello scorso anno, vale a dire al 50%, fino a una spesa massima soggetta a detrazione di 96.000 euro per singola abitazione nell’arco dei 12 mesi. Quindi se sulla stessa abitazione fossero eseguiti due interventi autonomi in due annualità differenti, la soglia massima sarebbe applicata ripetutamente di anno in anno. Sono inclusi anche i lavori in condominio nelle parti comuni.

In questo caso l’elenco delle spese detraibili per la ristrutturazione comprende acquisto dei beni, installazione di impianti fotovoltaici, manodopera, eventuali oneri di urbanizzazione e i compensi professionali corrisposti a chi svolge, dirige e progetta i lavori. Il bonus di cui si andrà a godere, comunque in ogni caso, sarà dilazionato in 10 rate annuali di pari importo.

Nel caso questi lavori di ristrutturazione, oppure di costruzione, riguardassero l’abitazione principale si potrebbero portare in detrazione anche gli interessi passivi dei mutui ipotecari, stipulati ai fini di questi interventi. Questo nella misura del 19% su un tetto massimo di interessi pari a 2.582 euro.

Ricordiamo che qualora siano stati fatti dei lavori di ristrutturazione negli immobili adibiti ad abitazione, magari sfruttando uno dei bonus qui sopra riportati, si potrà poi accedere anche al bonus mobili, che è utilizzabile nel 2018 per avere una detrazione IRPEF del 50%, fino a un tetto massimo di 10mila euro, per l’acquisto di nuovi arredi e nuovi elettrodomestici destinati agli stessi spazi oggetto di intervento.

La nuova agevolazione sulle aree verdi private, prevista dalla legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017): è una detrazione fiscale dall’IRPEF del 36%, valida per il solo 2018, su un tetto massimo di spesa pari a 5mila euro per unità immobiliare, e riguarda i lavori di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Sono comprese anche le spese di progettazione e manutenzione connesse.

La detrazione si applica anche ai lavori effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, sempre su un tetto massimo di 5mila euro per ogni unità abitativa. È ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Spetta al singolo condomino, per la quota a lui imputabile. Il pagamento dovrà avvenire con strumenti tracciabili.

Per le spese sostenute entro il 31 dicembre di quest’anno, necessarie alla riqualificazione di strutture ricettive (alberghi, villaggi-albergo, residenze turistiche, alberghi diffusi, condhotel, marina resort e agriturismi) e strutture termali, è previsto un bonus del 65% sotto forma di credito d’imposta fino ad un massimo di 200.000€.

Le spese possono riguardare interventi di ristrutturazione edilizia, efficientamento energetico, eliminazione delle barriere architettoniche, acquisto di mobili e componenti di arredo, realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie allo svolgimento delle attività termali.